Rinnovo della patente di guida: come fare

Articolo 6
Graduazione ed equivalenze tra categorie
1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.
2. La validità della patente di guida è fissata come segue:
a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;
c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;
d) la patente rilasciata per una qualsiasi delle categorie è valida per i veicoli della categoria AM. Tuttavia, per le patenti di guida rilasciate nel suo territorio, uno Stato membro può limitare le equivalenze per la categoria AM alle categorie A1, A2 e A qualora esso imponga una prova pratica come requisito per ottenere la categoria AM;
e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;
f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1, A2, B1, C1 o D1.
3. Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare le seguenti equivalenze:
a) i tricicli di potenza superiore a 15 kW possono essere guidati con una patente della categoria B per i tricicli, purché il titolare abbia almeno 21 anni;
b) i motocicli della categoria A1 possono essere guidati con una patente della categoria B.
Poiché il presente paragrafo vale soltanto nei loro territori, gli Stati membri non indicano sulla patente di guida che il titolare è abilitato a guidare detti veicoli.
4. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida:
a) di autoveicoli della categoria D1 (aventi una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri disabili) da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;
b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all’uso che è stato loro assegnato.

Articolo 7
Rilascio, validità e rinnovo
1. Il rilascio della patente di guida è subordinata:
a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
b) al superamento di una prova teorica esclusivamente per la categoria AM; gli Stati membri possono imporre il superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di un esame medico per questa categoria.
Gli Stati membri possono imporre una specifica prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per i tricicli e quadricicli rientranti in detta categoria. Per la differenziazione dei veicoli di categoria AM può essere inserito un codice nazionale nella patente di guida;
c) per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, al superamento di un esame di guida per la verifica delle capacità e dei comportamenti esclusivamente ovvero al completamento di una formazione ai sensi dell’allegato VI, a condizione che il candidato abbia acquisito un’esperienza di almeno due anni su un motociclo rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella categoria A2;
d) al completamento di una formazione o al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, oppure al completamento di una formazione e al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ai sensi dell’allegato V per quanto riguarda la categoria B per la guida di una combinazione di veicoli quale definita nell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), secondo comma;
e) alla residenza normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.
2. a) A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE hanno una validità amministrativa di 10 anni.
Uno Stato membro può scegliere di rilasciare le patenti di guida con una validità amministrativa fino a 15 anni.
b) A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E hanno una validità amministrativa di 5 anni.
c) Il rinnovo di una patente di guida può far scattare un nuovo periodo di validità amministrativa per una o più altre categorie per le quali il titolare è abilitato alla guida, nella misura in cui ciò sia conforme alle condizioni stabilite nella presente direttiva.
d) La presenza di un microchip ai sensi dell’articolo 1 non è un presupposto per la validità di una patente di guida. Lo smarrimento o l’illeggibilità del microchip o qualsiasi altro danneggiamento dello stesso non incidono sulla validità del documento.
3. Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui scade la sua validità amministrativa è subordinato:
a) al continuo rispetto delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida descritte nell’allegato III per le patenti di guida delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E; e
b) all’esistenza della residenza normale o alla prova della qualifica di studente nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida, per un periodo di almeno sei mesi.
All’atto del rinnovo di una patente di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE, gli Stati membri possono imporre una verifica delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida descritte nell’allegato III.
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida rilasciate ai conducenti inesperti per qualsiasi categoria, al fine di applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la sicurezza stradale.
Gli Stati membri possono ridurre a tre anni il periodo di validità amministrativa della prima patente rilasciata ai conducenti inesperti per le categorie C e D al fine di poter applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la loro sicurezza stradale.
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 di singole patenti di guida per qualsiasi categoria, qualora risulti necessario incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche quali restrizioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali.
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida i cui titolari risiedano nel loro territorio e abbiano compiuto 50 anni di età, al fine di incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche quali corsi di aggiornamento. Questo periodo di validità amministrativa ridotto può essere applicato soltanto al momento del rinnovo della patente di guida.
4. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della loro normativa nazionale relative a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva.
5. a) Si può essere titolari di un’unica patente di guida;
b) uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente allorchè accerta che il richiedente è già titolare di una patente di guida;
c) gli Stati membri adottano le misure necessarie a norma della lettera b). Le misure necessarie relativamente al rilascio, alla sostituzione, al rinnovo o al cambio di una patente di guida consistono nel verificare con gli altri Stati membri se vi siano ragionevoli motivi di supporre che il richiedente sia già titolare di un’altra patente di guida;
d) per facilitare i controlli a norma della lettera b), gli Stati membri utilizzeranno, non appena sarà operativa, la rete dell’UE delle patenti di guida.
Fermo restando l’articolo 2, uno Stato membro che rilascia una patente applica la dovuta diligenza per garantire che una persona soddisfi ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica le disposizioni nazionali riguardanti la revoca o il ritiro dell’abilitazione alla guida qualora si accerti che una patente è stata rilasciata senza che i requisiti fossero soddisfatti.

Articolo 8
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati da I a VI sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 9
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la patente di guida.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 10
Esaminatori
A decorrere dall’entrata in vigore della presente direttiva, gli esaminatori di guida devono rispondere alle norme minime di cui all’allegato IV.
Gli esaminatori di guida che esercitano la propria funzione anteriormente al 19 gennaio 2013 sono soggetti unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualità e alle misure di formazione continua a carattere periodico.

Articolo 11
Disposizioni varie relative alla sostituzione, al ritiro, al cambio
e al riconoscimento della patente di guida
1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equivalente. Spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare per quale categoria la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.
2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, il ritiro o la revoca del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.
3. Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l’ha rilasciata, precisandone i motivi.
4. Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata in un altro Stato membro.
Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata nel territorio di un altro Stato la validità della patente di guida rilasciata da tale Stato membro.
Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui patente sia revocata in un altro Stato membro.
5. La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta esclusivamente presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare ha la propria residenza normale; queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale.
6. Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successiva, vengono registrati sulla patente di guida di modello comunitario.
Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione. In caso di trasferimento della residenza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest’ultimo può non applicare il principio del riconoscimento reciproco come definito dall’articolo 2.

Articolo 12
Residenza normale
Ai fini della presente direttiva, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persone e il luogo in cui essa abita.
Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest’ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

Articolo 13
Equivalenze dei modelli di patente non comunitari
1. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri definiscono le equivalenze tra abilitazioni ottenute anteriormente all’attuazione della presente direttiva e le categorie di cui all’articolo 4.
Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di apportare alle rispettive legislazioni nazionali le modifiche necessarie all’applicazione del disposto dell’articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6.
2. Qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente al 19 gennaio 2013 non è revocata né in alcun modo limitata dalle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 14
Valutazione
La Commissione presenta una relazione sull’attuazione della presente direttiva, compresi i suoi effetti sulla sicurezza stradale, non prima di 19 gennaio 2018.

Articolo 15
Reciproca assistenza
Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell’attuazione della presente direttiva e si scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate. Essi si avvalgono della rete dell’UE delle patenti di guida istituita per questi fini, non appena la rete diventerà operativa.

Articolo 16
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k) all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, lettere a), c), d) e e), all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), paragrafi 2, 3 e 5, agli articoli 8, 10, 13, 14, 15 nonché agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle categorie A1, A2 e A, agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 gennaio 2013.
3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse contengono inoltre una menzione che precisa che i riferimenti fatti, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento e la formulazione di tale menzione sono decise dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17
Abrogazione
La direttiva 91/439/CEE è abrogata con effetto dal 19 gennaio 2007, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne i termini di cui all’allegato VII, Parte B per l’attuazione di detta direttiva nel diritto nazionale.
L’articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 91/439/CEE è abrogato il 19 gennaio 2009.
I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti in base alla tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.

Articolo 18
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 5, l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 9, l’articolo 11, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, l’articolo 12 e gli allegati I, II e III sono applicabili a decorrere da 19 gennaio 2009.

Articolo 19
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
J. BORRELL FONTELLES J. KORKEAOJA

Pagine: 1 2 3 4 5

4 commenti per "Rinnovo della patente di guida: come fare"

  1. avatar sebastiano scrive:

    salve ho 34 anni ed ho la patente b dal 1996,vorrei sapere se posso guidare una moto 150 senza prendere la patente A grazie

  2. avatar p0rn0b0y scrive:

    post utile voto 7+

Trackbacks for this post

  1. Okusato Blog: novita auto 2010 km0
  2. » Come controllare i punti sulla patente? Okusato Blog: novita auto 2011 km0

E tu cosa ne pensi?