
Per chi non dispone del navigatore satellitare (e del relativo programma di rilevamento preventivo degli autovelox), segnaliamo la normativa sull’utilizzo dei rilevatori di velocità e l’elenco delle postazioni in Italia. La legge 160 del 2007 ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, conformemente alle vigenti norme regolamentari. Il decreto interministeriale trasporti-interno del 15/8/2007 (che è un regolamento) stabilisce che tale segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi istallati sui veicoli in servizio di polizia stradale. Questi segnali e dispositivi devono avere le caratteristiche stabilite dallo stesso decreto. Successivamente, un “parere” del ministero dei trasporti (7/8/2008 prot.972663) “osserva che l’adozione di segnaletica permanente anche per postazioni di controllo temporanee risulta non coerente con la tipologia utilizzata, e con l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in genere rispondere. Nel caso in argomento -segnalamento delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità- appaiono più indicati i dispositivi di segnalazione luminosi”. La “direttiva”ministeriale trasporti (24/10/2000) “stigmatizza l’impiego superfluo di segnali su qualsiasi tipo di strada, laddove la corretta tecnica di istallazione richiede che sia posto in opera esclusivamente il segnale del tipo richiesto dalla situazione che si intende segnalare”. Ricordiamo che direttive e pareri ministeriali non sono fonti del diritto,non sono pubblicati sulla gazzetta ufficiale e dovrebbero essere sempre conformi alle leggi e ai regolamenti (infatti alla loro osservanza risultano tenuti solo i dipendenti del ministero che li ha emanati o chi ha chiesto il parere vincolante, non gli altri cittadini).
Qui trovate l’elenco aggiornato degli autovelox in Italia (dal sito della Polizia di Stato).
Ricordiamo i limiti attuali:
-sulle autostrade: normalmente 130 chilometri orari (110 in caso di maltempo)
-sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari
-sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari
-in città il limite è di 50 chilometri orari (70 in alcuni tratti espressamente segnalati)
Le sanzioni (in sintesi, dall’art. 142 del codice della strada):
-fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 38 e 155 euro
-oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 155 e 624 euro e decurtazione di 5 punti sulla patente;
-oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 370 e 1.458 euro, decurtazione di 10 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
-chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa tra 500 e 2.000 euro, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.
Queste sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali.
A tutti i nostri utenti consigliamo la moderazione nella velocità, sempre, e di fare pause nei lunghi viaggi (e ovviamente di non bere, mai, nemmeno poco, se si guida).










