Come un temporale estivo, tanto rumore per nulla (o quasi); sventolata la bandiera della sicurezza stradale, alla prova dei fatti il nuovo Codice della Strada diventa legge con parecchi ripensamenti e ben pochi cambiamenti degli di rilievo. Ne avevamo infatti parlato a maggio, auspicando ulteriori cambiamenti; possiamo sintetizzare ora le principali differenze rispetto al precedente regolamento.
MINICAR
Art 97 comma 5
I meccanici (o gli stessi conducenti) che modificano i ciclomotori o le minicar per aumentarne la velocità saranno ora multati da un minimo di 389 a un massimo di 1.556 euro (esattamente il triplo di prima).
Chi circola con un ciclomotore o una minicar in grado di superare i 45 chilometri orari viene multato da 148 a 594 euro.
Art 116 11 bis, prima recitava: per poter guidare un ciclomotore o una minicar serve un patentino, che si ottiene frequentando un corso teorico. Alla fine del corso, i minorenni devono sostenere un esame finale, anche questo solo teorico; ora sarà necessario anche un esame di guida.
LIMITI DI VELOCITA’
Art 142 comma 1, il limite dei 150 chilometri orari può essere esteso solo sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia che siano dotate di un sistema Tutor.
Art 142 comma 9, chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità paga una multa da un minimo di 500 a un massimo di 2.000 euro.
Stesso articolo, comma 9bis: chiunque supera di oltre 60 km/h il limite massimo di velocità paga una multa da un minimo di 779 a un massimo di 3.119 euro.
RECUPERO DEI PUNTI PATENTE
Art 126 bis comma 6, oltre a chi ha perso tutti i punti, deve superare un esame teorico e un esame pratico anche l’automobilista che, dopo aver perso 5 punti in una sola volta, commette altre due violazioni da 5 punti entro i dodici mesi successivi. La norma è quella delle tre violazioni in un anno, appena annunciata.
In pratica sono stati modificati circa un terzo degli articoli del Codice, ma in realtà si tratta quasi sempre di aumento delle pene pecuniarie e di inasprimento dei vincoli per alcune categorie (tasso alcolemico pari a zero per i conducenti con meno di 21 anni, per chi ha la patente da non più di 3 anni e per i conducenti professionali o di autoveicoli con patente C, D, E, quindi anche tutti gli autisti di mezzi pubblici). Giusto (ma paradossale che lo abbiano approvato gli stessi deputati che rifiuttano di farlo) il test antidroga obbligatorio per prendere la patente, per il rinnovo e per chi guida mezzi pubblici, taxi o camion.
Quello che manca è un progetto a lungo termine, un rinnovamento culturale che riguardi il concetto stesso di mobilità; non ci sono piani per sviluppare il trasporto pubblico, per rendere veramente più sicure le strade e, soprattutto, mancano progetti che partano dalle scuole, per insegnare da prima dell’età della patente come comportarsi, per essere tutti più tutelati.


